E' stato presentato un Comunicato alla Presidenza del Senato il giorno 29 aprile, relativo al disegno di legge sulla Riforma del sistema pensionistico per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, su iniziativa dei Senatori Ichino, Mazzucconi, Treu, Bianco, Baio, Bertuzzi, Biondelli, Blazina, Ceccanti, Franco, Garavaglia, Ghedini, Incostante, Legnini, Magistrelli, Marcucci, Mauro Marino, Morando, Negri, Perduca, Pinotti, Poretti, Sangalli, Stradiotto, Tonini, Vimercati. Il Comunicato inizia con una Relazione descrittiva sulla situazione attuale degli iscritti alla gestione separata:
"La Gestione separata dell’INPS, istituita nel 1996 con apposito fondo, costituisce il sistema previdenziale per tutti i professionisti con partita IVA privi di cassa previdenziale privata e per i collaboratori di qualunque tipo (ivi compresi i cosiddetti collaboratori parasubordinati). Gli iscritti alla Gestione separata costituiscono dunque una categoria professionale disomogenea, caratterizzata di fatto prevalentemente da giovane età anagrafica, elevato livello di istruzione e alta componente femminile, fortemente concentrata nelle grandi aree metropolitane. Le attività svolte appartengono per l’86-87% al settore dei servizi non commerciali; la situazione reddituale è tipicamente medio-bassa per i parasubordinati, e comunque discontinua o esposta a rischio, tanto per i professionisti quanto per i parasubordinati".
Molti operatori del III Settore lavorano con le tipologie contrattuali indicate, ed è questo il motivo per cui pubblichiamo questo post.
http://www.pietroichino.it/?p=2214DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1 (Riequilibrio contributivo tra gli iscritti alla Gestione separata e armonizzazione delle aliquote)
1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che siano titolari di partita Iva, o che comunque non rientrino nella nozione di lavoratore dipendente di cui al comma seguente, i quali non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, a decorrere dall’anno 2010 è diminuita in misura pari a 2,5 punti percentuali per ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota del 20 per cento nell’anno 2012. A decorrere dall’anno 2013, ai suddetti iscritti alla gestione separata è applicata l’aliquota contributiva per il finanziamento della gestione pensionistica autonoma dell’INPS dei lavoratori artigiani.
2. E’ escluso dall’applicazione della disposizione di cui al comma precedente il titolare di rapporto di collaborazione continuativa o lavoratore a progetto che nel periodo di durata del relativo contratto, o nell’anno fiscale qualora la durata del rapporto ecceda l’anno stesso, tragga dal rapporto più di metà del proprio reddito di lavoro complessivo. La sussistenza o no di tale requisito è accertata dal committente mediante autodichiarazione scritta del collaboratore, che viene contestualmente inoltrata per via telematica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Articolo 2 (Addebito ai committenti di una percentuale dei compensi lordi)
1. Fermo restando l’obbligo del versamento alla Gestione separata del contributo previsto all’articolo 1 della presente legge, i soggetti titolari di partita Iva che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie addebitano ai committenti, in via definitiva e a titolo di contributo previdenziale, una percentuale in misura pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi.
L’importo addebitato al committente dagli iscritti alla Gestione separata titolari di Partita Iva è escluso dalla base imponibile IRPEF e dalla base imponibile ai fini IVA.
Articolo 3 (Accesso a forme pensionistiche complementari)
1. Gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, possono destinare a una delle forme pensionistiche complementari previste e disciplinate dal D. ls. 5 dicembre 2005, n. 252, mediante richiesta al committente, un importo pari alla metà del contributo a carico di quest’ultimo, ferma restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
Le risorse destinate a forme di previdenza complementare da parte degli iscritti alla Gestione separata sono esentate dall’imposizione sui redditi entro il limite del 7,41% della retribuzione annua lorda, oppure del fatturato annuo lordo per i titolari di Partita Iva.
2. Gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, pur trovandosi nella condizione di cui al successivo articolo 4, comma 1°, non possano tuttavia avvalersi della facoltà di cumulare i periodi assicurativi, a causa della mancanza del requisito della non coincidenza dei predetti periodi, possono destinare a una delle forme pensionistiche complementari previste e disciplinate dal D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ivi compresa quella alla quale già eventualmente aderiscano, mediante richiesta al committente, il contributo a carico di quest’ultimo, ferma restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
Articolo 4 (Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi)
1. In deroga all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, i periodi assicurati accreditati presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono essere totalizzati anche se aventi durata inferiore a tre anni.
2. I periodi assicurati accreditati presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono essere sempre integralmente ricongiunti a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 29, nei modi e sotto le condizioni previste dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 1 della stessa legge.
3. Il comma precedente non deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Articolo 1 (Riequilibrio contributivo tra gli iscritti alla Gestione separata e armonizzazione delle aliquote)
1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che siano titolari di partita Iva, o che comunque non rientrino nella nozione di lavoratore dipendente di cui al comma seguente, i quali non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, a decorrere dall’anno 2010 è diminuita in misura pari a 2,5 punti percentuali per ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota del 20 per cento nell’anno 2012. A decorrere dall’anno 2013, ai suddetti iscritti alla gestione separata è applicata l’aliquota contributiva per il finanziamento della gestione pensionistica autonoma dell’INPS dei lavoratori artigiani.
2. E’ escluso dall’applicazione della disposizione di cui al comma precedente il titolare di rapporto di collaborazione continuativa o lavoratore a progetto che nel periodo di durata del relativo contratto, o nell’anno fiscale qualora la durata del rapporto ecceda l’anno stesso, tragga dal rapporto più di metà del proprio reddito di lavoro complessivo. La sussistenza o no di tale requisito è accertata dal committente mediante autodichiarazione scritta del collaboratore, che viene contestualmente inoltrata per via telematica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Articolo 2 (Addebito ai committenti di una percentuale dei compensi lordi)
1. Fermo restando l’obbligo del versamento alla Gestione separata del contributo previsto all’articolo 1 della presente legge, i soggetti titolari di partita Iva che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie addebitano ai committenti, in via definitiva e a titolo di contributo previdenziale, una percentuale in misura pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi.
L’importo addebitato al committente dagli iscritti alla Gestione separata titolari di Partita Iva è escluso dalla base imponibile IRPEF e dalla base imponibile ai fini IVA.
Articolo 3 (Accesso a forme pensionistiche complementari)
1. Gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, possono destinare a una delle forme pensionistiche complementari previste e disciplinate dal D. ls. 5 dicembre 2005, n. 252, mediante richiesta al committente, un importo pari alla metà del contributo a carico di quest’ultimo, ferma restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
Le risorse destinate a forme di previdenza complementare da parte degli iscritti alla Gestione separata sono esentate dall’imposizione sui redditi entro il limite del 7,41% della retribuzione annua lorda, oppure del fatturato annuo lordo per i titolari di Partita Iva.
2. Gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, pur trovandosi nella condizione di cui al successivo articolo 4, comma 1°, non possano tuttavia avvalersi della facoltà di cumulare i periodi assicurativi, a causa della mancanza del requisito della non coincidenza dei predetti periodi, possono destinare a una delle forme pensionistiche complementari previste e disciplinate dal D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ivi compresa quella alla quale già eventualmente aderiscano, mediante richiesta al committente, il contributo a carico di quest’ultimo, ferma restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
Articolo 4 (Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi)
1. In deroga all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, i periodi assicurati accreditati presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono essere totalizzati anche se aventi durata inferiore a tre anni.
2. I periodi assicurati accreditati presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono essere sempre integralmente ricongiunti a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 29, nei modi e sotto le condizioni previste dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 1 della stessa legge.
3. Il comma precedente non deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45.
4. Il primo comma dell’articolo 5della legge 12 agosto 1962, n. 1338 è sostituito dal seguente:“L’assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comporti l’esclusione o l’esonero ovvero a carico della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma”.
Articolo 5 (Cumulo dei periodi di contribuzione a gestioni previdenziali diverse ai fini del requisito di anzianità contributiva)
1. Per coloro che siano stati iscritti a gestioni previdenziali diverse, ivi compresa la Gestione separata, e che abbiano esperito la totalizzazione di cui all’articolo 4, tutti i periodi di contribuzione sono cumulativamente computabili ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo per la maturazione del diritto a pensione.
Articolo 6 (Impiego delle quote di Gestione separata per i periodi di versamenti contributivi coincidenti)
1. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3, per i periodi di versamenti contributivi coincidenti, le quote della Gestione separata già versate possono servire:
a) a implementare i versamenti dell’assicurazione obbligatoria, quando l’ammontare della stessa per il periodo considerato sia inferiore ai versamenti che sarebbero necessari per il corrispondente reddito annuale;
b) a implementare i versamenti della Gestione separata dei periodi in cui non sia stato raggiunto il massimale annualmente previsto.
2. Le quote della Gestione separata già versate per periodi coincidenti o comunque eccedenti le operazioni di cui ai commi precedenti vanno restituite all’interessato affinché non si costituisca una forma impropria di tassazione aggiuntiva.
Articolo 5 (Cumulo dei periodi di contribuzione a gestioni previdenziali diverse ai fini del requisito di anzianità contributiva)
1. Per coloro che siano stati iscritti a gestioni previdenziali diverse, ivi compresa la Gestione separata, e che abbiano esperito la totalizzazione di cui all’articolo 4, tutti i periodi di contribuzione sono cumulativamente computabili ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo per la maturazione del diritto a pensione.
Articolo 6 (Impiego delle quote di Gestione separata per i periodi di versamenti contributivi coincidenti)
1. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3, per i periodi di versamenti contributivi coincidenti, le quote della Gestione separata già versate possono servire:
a) a implementare i versamenti dell’assicurazione obbligatoria, quando l’ammontare della stessa per il periodo considerato sia inferiore ai versamenti che sarebbero necessari per il corrispondente reddito annuale;
b) a implementare i versamenti della Gestione separata dei periodi in cui non sia stato raggiunto il massimale annualmente previsto.
2. Le quote della Gestione separata già versate per periodi coincidenti o comunque eccedenti le operazioni di cui ai commi precedenti vanno restituite all’interessato affinché non si costituisca una forma impropria di tassazione aggiuntiva.
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