Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato istituito con il D.Lgs 276/2003 per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Il decreto ha legiferato, dunque, su tre diverse tipologie di regolarizzazione dei giovani lavoratori:
• apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione
Il contratto di apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione è il primo percorso formativo che un giovane di età superiore a 15 anni può compiere per entrare nel mondo del lavoro. La durata massima è di 3 anni, riguarda qualsiasi attività lavorativa e aiuta a far acquisire gli importanti crediti formativi indispensabili per migliorare la posizione lavorativa. Il contratto deve riportare: il tipo di mansione da svolgere, il piano formativo personale, la qualifica che si otterrà al termine della prestazione. Ogni azienda può assumere un numero di apprendisti pari al numero dei lavoratori specializzati già presenti; in caso contrario ne potrà assumere solo 3.
• apprendistato professionalizzante che permette di ottenere una qualifica, operando direttamente sul campo
Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stato creato per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che possono conseguire una qualifica mediante una formazione in ambito lavorativo che dia competenze tecnico-professionali, di base o specifiche. Questo contratto riguarda anche i giovani di 17 anni ma solo se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori). La durata del contratto varia fino ad un massimo di 6 anni.
• apprendistato per conseguire un diploma o partecipare ad uno specifico corso di alta formazione
La novità più interessante del D.Lgs 276 del 2003 riguarda la possibilità di acquisire un diploma o compiere un percorso altamente formativo per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni oppure 17 anni se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori).
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (vale a dire 29 anni e 364 giorni, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15/07/2005 in materia di apprendistato professionalizzante) mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale (l. 53/03). È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante, entro il limite massimo di sei anni. È previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno: spetta alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione.
Il DL 112/2008 modifica parzialmente la disciplina del contratto di apprendistato e, all’art. 23, ridefinisce, ad esempio, il parametro della durata, abrogando il limite minimo di durata e ridefinendo il limite massimo in sei anni
Nello stesso articolo, si rimettono le definizioni dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, solo in caso di formazione esclusivamente aziendale, ai CC di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) ovvero agli Enti Bilaterali, mentre nel D. Lgs. 276/03 tale regolamentazione era comunque rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e demandata ai CCNL solo nel caso in cui le Regioni non avessero ancora legiferato in proposito.
Il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche se permane il divieto per lo stesso di recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Per quanto attiene l’apprendistato di alta formazione, permane nel DL 112/08 quanto definito nel D. Lgs. 276/03, tranne che per il coinvolgimento delle Università nella definizione della durata e nell’identificazione dei profilo formativi, che, in assenza di regolamentazioni regionali, vengono chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo. Si aggiunge, inoltre, tra i titoli in alto apprendistato, che è possibile acquisire il dottorato di ricerca.
• apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione
Il contratto di apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione è il primo percorso formativo che un giovane di età superiore a 15 anni può compiere per entrare nel mondo del lavoro. La durata massima è di 3 anni, riguarda qualsiasi attività lavorativa e aiuta a far acquisire gli importanti crediti formativi indispensabili per migliorare la posizione lavorativa. Il contratto deve riportare: il tipo di mansione da svolgere, il piano formativo personale, la qualifica che si otterrà al termine della prestazione. Ogni azienda può assumere un numero di apprendisti pari al numero dei lavoratori specializzati già presenti; in caso contrario ne potrà assumere solo 3.
• apprendistato professionalizzante che permette di ottenere una qualifica, operando direttamente sul campo
Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stato creato per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che possono conseguire una qualifica mediante una formazione in ambito lavorativo che dia competenze tecnico-professionali, di base o specifiche. Questo contratto riguarda anche i giovani di 17 anni ma solo se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori). La durata del contratto varia fino ad un massimo di 6 anni.
• apprendistato per conseguire un diploma o partecipare ad uno specifico corso di alta formazione
La novità più interessante del D.Lgs 276 del 2003 riguarda la possibilità di acquisire un diploma o compiere un percorso altamente formativo per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni oppure 17 anni se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori).
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (vale a dire 29 anni e 364 giorni, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15/07/2005 in materia di apprendistato professionalizzante) mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale (l. 53/03). È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante, entro il limite massimo di sei anni. È previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno: spetta alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione.
Il DL 112/2008 modifica parzialmente la disciplina del contratto di apprendistato e, all’art. 23, ridefinisce, ad esempio, il parametro della durata, abrogando il limite minimo di durata e ridefinendo il limite massimo in sei anni
Nello stesso articolo, si rimettono le definizioni dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, solo in caso di formazione esclusivamente aziendale, ai CC di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) ovvero agli Enti Bilaterali, mentre nel D. Lgs. 276/03 tale regolamentazione era comunque rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e demandata ai CCNL solo nel caso in cui le Regioni non avessero ancora legiferato in proposito.
Il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche se permane il divieto per lo stesso di recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Per quanto attiene l’apprendistato di alta formazione, permane nel DL 112/08 quanto definito nel D. Lgs. 276/03, tranne che per il coinvolgimento delle Università nella definizione della durata e nell’identificazione dei profilo formativi, che, in assenza di regolamentazioni regionali, vengono chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo. Si aggiunge, inoltre, tra i titoli in alto apprendistato, che è possibile acquisire il dottorato di ricerca.
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