Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Nota Flash di aprile 2009, relativa ai principali indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali. In particolare, in questo numero viene analizzata l’evoluzione dell’occupazione, della disoccupazione e dell’offerta di lavoro relativa al quarto trimestre 2008, così come risulta dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro realizzata dall’ISTAT; inoltre, sempre per lo stesso periodo, sono pubblicati i dati di altri indicatori sul mercato del lavoro: retribuzioni contrattuali e quelle effettive, ore lavorate, costo del lavoro, ma anche previsioni sul mercato del lavoro, basate su alcune indagini ISAE e sull’indagine Excelsior 2007 (elaborata da Unioncamere e cofinanziata dal Ministero del Lavoro), ed il clima di fiducia delle imprese industriali e delle famiglie, tratte dalle inchieste mensili e trimestrali elaborate dall’ISAE (questi ultimi dati si riferiscono a marzo per le inchieste mensili e al quarto trimestre 2008 per quelle trimestrali). Infine, viene illustrata la dinamica riguardante l’economia mondiale tramite alcuni indicatori come il P.I.L., i prezzi, il clima di fiducia, la produzione industriale ed elaborati alcuni confronti sulle principali tendenze occupazionali in ambito internazionale:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2C575D9D-2DBA-4B96-A540-548382C7B448/0/Notaflash_0902.pdf
mercoledì 29 aprile 2009
Il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato istituito con il D.Lgs 276/2003 per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Il decreto ha legiferato, dunque, su tre diverse tipologie di regolarizzazione dei giovani lavoratori:
• apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione
Il contratto di apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione è il primo percorso formativo che un giovane di età superiore a 15 anni può compiere per entrare nel mondo del lavoro. La durata massima è di 3 anni, riguarda qualsiasi attività lavorativa e aiuta a far acquisire gli importanti crediti formativi indispensabili per migliorare la posizione lavorativa. Il contratto deve riportare: il tipo di mansione da svolgere, il piano formativo personale, la qualifica che si otterrà al termine della prestazione. Ogni azienda può assumere un numero di apprendisti pari al numero dei lavoratori specializzati già presenti; in caso contrario ne potrà assumere solo 3.
• apprendistato professionalizzante che permette di ottenere una qualifica, operando direttamente sul campo
Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stato creato per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che possono conseguire una qualifica mediante una formazione in ambito lavorativo che dia competenze tecnico-professionali, di base o specifiche. Questo contratto riguarda anche i giovani di 17 anni ma solo se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori). La durata del contratto varia fino ad un massimo di 6 anni.
• apprendistato per conseguire un diploma o partecipare ad uno specifico corso di alta formazione
La novità più interessante del D.Lgs 276 del 2003 riguarda la possibilità di acquisire un diploma o compiere un percorso altamente formativo per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni oppure 17 anni se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori).
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (vale a dire 29 anni e 364 giorni, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15/07/2005 in materia di apprendistato professionalizzante) mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale (l. 53/03). È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante, entro il limite massimo di sei anni. È previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno: spetta alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione.
Il DL 112/2008 modifica parzialmente la disciplina del contratto di apprendistato e, all’art. 23, ridefinisce, ad esempio, il parametro della durata, abrogando il limite minimo di durata e ridefinendo il limite massimo in sei anni
Nello stesso articolo, si rimettono le definizioni dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, solo in caso di formazione esclusivamente aziendale, ai CC di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) ovvero agli Enti Bilaterali, mentre nel D. Lgs. 276/03 tale regolamentazione era comunque rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e demandata ai CCNL solo nel caso in cui le Regioni non avessero ancora legiferato in proposito.
Il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche se permane il divieto per lo stesso di recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Per quanto attiene l’apprendistato di alta formazione, permane nel DL 112/08 quanto definito nel D. Lgs. 276/03, tranne che per il coinvolgimento delle Università nella definizione della durata e nell’identificazione dei profilo formativi, che, in assenza di regolamentazioni regionali, vengono chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo. Si aggiunge, inoltre, tra i titoli in alto apprendistato, che è possibile acquisire il dottorato di ricerca.
• apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione
Il contratto di apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione è il primo percorso formativo che un giovane di età superiore a 15 anni può compiere per entrare nel mondo del lavoro. La durata massima è di 3 anni, riguarda qualsiasi attività lavorativa e aiuta a far acquisire gli importanti crediti formativi indispensabili per migliorare la posizione lavorativa. Il contratto deve riportare: il tipo di mansione da svolgere, il piano formativo personale, la qualifica che si otterrà al termine della prestazione. Ogni azienda può assumere un numero di apprendisti pari al numero dei lavoratori specializzati già presenti; in caso contrario ne potrà assumere solo 3.
• apprendistato professionalizzante che permette di ottenere una qualifica, operando direttamente sul campo
Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stato creato per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che possono conseguire una qualifica mediante una formazione in ambito lavorativo che dia competenze tecnico-professionali, di base o specifiche. Questo contratto riguarda anche i giovani di 17 anni ma solo se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori). La durata del contratto varia fino ad un massimo di 6 anni.
• apprendistato per conseguire un diploma o partecipare ad uno specifico corso di alta formazione
La novità più interessante del D.Lgs 276 del 2003 riguarda la possibilità di acquisire un diploma o compiere un percorso altamente formativo per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni oppure 17 anni se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori).
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (vale a dire 29 anni e 364 giorni, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15/07/2005 in materia di apprendistato professionalizzante) mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale (l. 53/03). È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante, entro il limite massimo di sei anni. È previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno: spetta alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione.
Il DL 112/2008 modifica parzialmente la disciplina del contratto di apprendistato e, all’art. 23, ridefinisce, ad esempio, il parametro della durata, abrogando il limite minimo di durata e ridefinendo il limite massimo in sei anni
Nello stesso articolo, si rimettono le definizioni dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, solo in caso di formazione esclusivamente aziendale, ai CC di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) ovvero agli Enti Bilaterali, mentre nel D. Lgs. 276/03 tale regolamentazione era comunque rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e demandata ai CCNL solo nel caso in cui le Regioni non avessero ancora legiferato in proposito.
Il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche se permane il divieto per lo stesso di recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Per quanto attiene l’apprendistato di alta formazione, permane nel DL 112/08 quanto definito nel D. Lgs. 276/03, tranne che per il coinvolgimento delle Università nella definizione della durata e nell’identificazione dei profilo formativi, che, in assenza di regolamentazioni regionali, vengono chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo. Si aggiunge, inoltre, tra i titoli in alto apprendistato, che è possibile acquisire il dottorato di ricerca.
lunedì 27 aprile 2009
II Campagna IO ACCOLGO UN RIFUGIATO
Dal sito http://www.less-onlus.org/ è possibile scaricare il materiale informativo, le locandine e il programma della II campagna IO ACCOLGO UN RIFUGIATO 2009, per la tutela del Diritto di Asilo a Napoli, promossa e organizzata da L.E.S.S. ONLUS, con il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Provincia di Napoli.
I seminari tratteranno le tematiche relative ai percorsi migratori ed agli accordi bilaterali tra Italia e Paesi di partenza e transito, i sistemi di accoglienza a Napoli, Italia ed Europa e la tutela delle vittime di tortura.
I seminari tratteranno le tematiche relative ai percorsi migratori ed agli accordi bilaterali tra Italia e Paesi di partenza e transito, i sistemi di accoglienza a Napoli, Italia ed Europa e la tutela delle vittime di tortura.
La partecipazione è gratuita; al termine di ogni ciclo di seminari verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
È gradita la prenotazione ai singoli seminari, via email a campagna2009@less-onlus.org.
sabato 25 aprile 2009
Immigrazione come, dove, quando
Segnalo il link da cui scaricare il manuale d’uso per l’immigrazione (2008). Promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, realizzato in collaborazione con l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, è uno strumento sintetico e pratico.
Pensato sia per chi deve ancora arrivare in Italia ed ha bisogno di capire come si possa entrare, sia per chi già vi si trova, per i datori di lavoro, italiani e stranieri, che possono trovare indicazioni utili ad accompagnare il lavoratore nel suo percorso d'integrazione, è un manuale che può aiutare a risolvere i problemi quotidiani: dal contratto di lavoro all'iscrizione dei figli a scuola, dal rilascio della patente all'apertura di un conto corrente in banca:
http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/9C487793-1ED0-4F8D-B52B-ADF3EFABB465/0/Vademecum_Italiano_2008.pdf
Pensato sia per chi deve ancora arrivare in Italia ed ha bisogno di capire come si possa entrare, sia per chi già vi si trova, per i datori di lavoro, italiani e stranieri, che possono trovare indicazioni utili ad accompagnare il lavoratore nel suo percorso d'integrazione, è un manuale che può aiutare a risolvere i problemi quotidiani: dal contratto di lavoro all'iscrizione dei figli a scuola, dal rilascio della patente all'apertura di un conto corrente in banca:
lunedì 20 aprile 2009
CHE COS'E' UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO?
Il tirocinio è uno strumento previsto dalla legge (http://www.parlamento.it/leggi/97196l.htm, http://itinera.unibas.it/doc/uff_tirocini/142_98.doc) che consente:
al giovane:
1. di entrare in un ambiente di lavoro;
2. di mettersi alla prova;
3. di orientare o verificare le sue scelte professionali;
4. di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum;
all'azienda:
1. di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;
2. di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.
1. di entrare in un ambiente di lavoro;
2. di mettersi alla prova;
3. di orientare o verificare le sue scelte professionali;
4. di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum;
all'azienda:
1. di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;
2. di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.
Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l'azienda ad assumere il tirocinante al termine dell'esperienza.
Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT.
La partecipazione non comporta spese per il tirocinante.
A discrezione dell'azienda può anche essere previsto un rimborso spese.
Ogni tirocinio è supportato da un progetto individuale inserito nella convenzione che l'azienda deve sottoscrivere.
Durante il progetto il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e da un tutor del soggetto promotore.
mercoledì 15 aprile 2009
I Centri per l'Impiego della Città di Napoli
I Centri per l’Impiego sono strutture pubbliche attualmente gestite dalle Amministrazioni Provinciali, che realizzano un sistema integrato di servizi diretti ai cittadini ed alle imprese. Nei Centri per l'Impiego sono garantiti:
- servizi relativi alla intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (pubblicazioni offerte di lavoro; preselezioni di lavoratori richieste dalle imprese; offerte a avviamento tramite graduatoria a seguito di avvisi pubblici);
- servizi di informazione-orientamento e di orientamento-consulenza e sostegno individuale a favore di chi cerca attivamente lavoro o ricerca opportunità formative o di autoimpiego-creazione di impresa;
-servizi a favore dei minori in obbligo formativo e degli apprendisti;
-servizi di sostegno alle quote deboli del mercato del lavoro e dei disabili;
-servizi amministrativi e di consulenza per le aziende;
-servizi amministrativi per i lavoratori occupati e non (iscrizioni e aggiornamento iscrizioni lavoratori, certificazioni, ecc.).
I Centri per l’Impiego si rivolgono ai datori di lavoro, ai non occupati che cercano lavoro, agli occupati che desiderano cambiare lavoro, ai gruppi sociali più svantaggiati o per cui sono previste particolari protezioni o incentivazioni per sostenere il loro inserimento occupazionale.I Centri per l'Impiego rappresentano un nuovo modo, efficiente ed organizzato, per rispondere ai bisogni della collettività, del territorio, della cittadinanza e degli operatori economici, offrendo un’intera gamma di servizi a sostegno delle politiche del lavoro e dell’occupazione e della lotta contro l’esclusione sociale, secondo le direttive dell’Unione Europea.
I servizi assicurati dai Centri per l’Impiego sono gratuiti.
Nella Città di Napoli i Centri per l'Impiego sono 3, localizzati in
- Centro Impiego di Napoli Nord Scampia Viale della Resistenza, Complesso Polifuzionale
- Centro Impiego Napoli Est Via P. Raimondi 16/18 (Calata Capodichino)
- Centro Impiego Fuorigrotta Via Diocleziano 300
I lavoratori e le lavoratrici si recano al proprio Centro Impiego di competenza, seguendo la suddivisione delle Municipalità di residenza. I cittadini di Stella San Carlo si recano al Centro Impiego Napoli Est.
lunedì 13 aprile 2009
Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Cliccando sul link che segue, o copiandolo per intero nella barra del browser Internet, è possibile scaricare il testo integrale della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57 http://www.camera.it/parlam/leggi/99068l.htm.
I soggetti beneficiari del provvedimento sono:
• Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
• Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%.
• Persone non vedenti, persone non udenti
• Persone invalide di guerra. invalide civili di guerra e invalide per servizio
• Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
giovedì 9 aprile 2009
Rapporto nazionale sulle strategie per la protezione e l'inclusione sociale
Sul sito del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, è pubblicato il "Rapporto sulla strategia nazionale per l’inclusione, la protezione sociale e le cure a lungo termine 2008 – 2010”. Il documento è stato redatto dal suddetto Ministero, con il contributo delle altre amministrazioni competenti e delle Regioni, attraverso un processo di confronto con le organizzazioni sociali ed i sindacati. Cliccando sul seguente link, oppure copiandolo per intero nella barra del browser di Internet, è possibile scaricare il documento completo: http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/4115386A-246F-4EFB-9241-B6C2A3D41012/0/Rapportonaz_incl_prot_sal_2008_2010.pdf
martedì 7 aprile 2009
Spunto di riflessione su precariato sociale e precarietà di lavoro
Precariato sociale e precariato di lavoro: confini sfumati, talvolta si confondono. Se parliamo di lotta alla precarietà, è opportuno soffermarsi un attimo sul significato e non partire a razzo contro la cosiddetta legge Biagi. Non confondiamo la flessibilità del lavoro, di per sè anche funzionale e concettualmente sana, con la precarietà del lavoro, che già semanticamente porta significati negativi.
La flessibilità, adeguatamente sostenuta da strumenti di sostegno al reddito, gli ammortizzatori "modernizzati", permette anzi addirittura di portare valore aggiunto, sia in termini economici al lavoratore, che in termini di miglioramento delle performance per le aziende. Crea tensione positiva nel sistema dell'offerta e possibilità di scegliere le risorse più adatte al sistema della domanda. E' evidente che stiamo parlando di flessicurezza, che in un sistema economico e sociale come il nostro semba lontano anni luce.La lotta alla precarietà parte, dunque, dalla consapevolezza che bisogna prima creare un adeguato e organico pacchetto di sostegni a paracadute, per coloro che si trovano in situazioni di non lavoro e, di contro, un'azione di tipo sanzionatorio per i casi di non osservanza delle regole.
La flessibilità, adeguatamente sostenuta da strumenti di sostegno al reddito, gli ammortizzatori "modernizzati", permette anzi addirittura di portare valore aggiunto, sia in termini economici al lavoratore, che in termini di miglioramento delle performance per le aziende. Crea tensione positiva nel sistema dell'offerta e possibilità di scegliere le risorse più adatte al sistema della domanda. E' evidente che stiamo parlando di flessicurezza, che in un sistema economico e sociale come il nostro semba lontano anni luce.La lotta alla precarietà parte, dunque, dalla consapevolezza che bisogna prima creare un adeguato e organico pacchetto di sostegni a paracadute, per coloro che si trovano in situazioni di non lavoro e, di contro, un'azione di tipo sanzionatorio per i casi di non osservanza delle regole.
domenica 5 aprile 2009
Prima Festa di primavera alla III Municipalità
Il 4 aprile si è svolta la prima Festa di Primavera organizzata dalle scuole primarie e dell'infanzia paritarie della III Municipalità del Comune di Napoli.
La festa ha visto la partecipazione di centinaia di bambini, che hanno sfilato per il quartiere dei Colli Aminei e hanno poi animato la mattinata al Parco del Poggio, insieme ai genitori e agli insegnanti. Una festa per tutti, all'insegna della volontà comune di restituire tempi e spazi urbanizzati e spersonalizzati ai bambini.
La festa ha visto la partecipazione di centinaia di bambini, che hanno sfilato per il quartiere dei Colli Aminei e hanno poi animato la mattinata al Parco del Poggio, insieme ai genitori e agli insegnanti. Una festa per tutti, all'insegna della volontà comune di restituire tempi e spazi urbanizzati e spersonalizzati ai bambini.mercoledì 1 aprile 2009
Le Definizioni di Lavoratore Svantaggiato
Il Regolamento CE 800/08 porta non poche novità nelle definizione del lavoratore svantaggiato. Sostanzialmente, il nuovo Regolamento riduce a 9 le categorie dello svantaggio (nel precedente Regolamento erano 12) e pone l’accento su tre pilastri fondamentali:
a) Requisiti legati alla situazione formativa;
b) Requisiti legati alla situazione socio familiare;
c) Requisiti legati alla situazione lavorativa.
Per quanto attiene il punto a), si fa un riferimento unico alla persona che non possiede un titolo di studio standardizzato ISCED 3[1]. A differenza del precedente Regolamento CE 2204/02, l’800/08 non incrocia l’assenza di un titolo di studio superiore con un evento di perdita di posto di lavoro (persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo), ritenendo già un sufficiente ostacolo all’inserimento nel mercato del lavoro possedere solo il titolo di studio inferiore. Lo stesso vale per l’incrocio con il requisito anagrafico, posto in evidenza nel Regolamento del 2002 (giovane con meno di 25 anni, o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni, e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente): il nuovo Regolamento non pone limiti di età, anzi pone un accento particolare per i lavoratori over 50, di cui rivedrà nell’esplicitazione del punto b).
Al punto b), si affrontano in particolare tre categorie che rappresentano chiaramente i cambiamenti del mercato del lavoro negli ultimi anni.
Innanzitutto, si fa esplicito riferimento ai lavoratori con più di 50 anni di età. La crisi dei mercati nell’ultimo anno ha portato all’espulsione dal sistema produttivo di diverse migliaia di persone di fasce d’età a particolare rischio di nuove povertà: si tratta di lavoratori/lavoratrici che non possiedono i requisiti per il pensionamento, ma risultano obsoleti per competenze e metodologie di lavoro e non riescono ad inserirsi in nuovi contesti aziendali.
Si dichiara come situazione a rischio di svantaggio sociale l’adulto che vive solo con una o più persone a carico, sorpassando anche il concetto di nucleo monoparentale[2] e definendo che il carico può provenire non solo dai figli a carico, ma da chiunque conviva con il lavoratore solo.
Si propone come categoria di svantaggiato il “membro di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che ha necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”. Si cerca di favorire una certa integrazione tra popolazione residente e minoranze, incoraggiando il consolidamento delle conoscenze linguistiche ed il patrimonio di competenze pregresse.
Il punto c) individua come lavoratore svantaggiato colui che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e il lavoratore occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato. Nelle Regioni Convergenza, in particolare, per tale ultima categoria il genere sottorappresentato è il genere femminile, anche se a differenza del Regolamento del 2002, nel Regolamento 800/08 non si fa esplicito riferimento alle donne.
Connessa alla situazione di cui ai punti b) e c), è la definizione di lavoratore disabile. Si riconosce tale, oltre chi ha il riconoscimento dell’invalidità ai sensi della l. 68/99 e s.m.i. , anche il lavoratore disabile, caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico. Questa definizione segna il passo a particolari situazioni di disagio, talvolta transitorio, che per diversi motivi, non approdano immediatamente nell’alveo della disabilità ai sensi della normativa nazionale. Si cita, ad esempio, tutto il ramo della disabilità psichiatrica, ancora molto confuso e non sempre direttamente ricondotto alla normativa vigente.
Scompaiono le categorie del lavoratore affetto, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale e di chi non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.
Si introduce il concetto di lavoratore molto svantaggiato, inteso come colui che è senza lavoro da almeno 24 mesi.
[1] ISCED sta per International Standard Classification of Education, ovvero Sistema internazionale di classificazione standard dell'istruzione. Questo sistema messo a punto dall'Istituto di statistiche dell'Unesco, definisce i programmi e standardizza i livelli dei sistemi d'istruzione di diversi paesi al fine di renderli comparabili sia dal punto di vista statistico che dal punto di vista degli indicatori. Il sistema attualmente in uso è quello rivisto nel 1997. I concetti di base e le definizioni di Isced97 sono validi per qualsiasi sistema nazionale d'istruzione. Isced è strutturato in 6 livelli: Isced 0 (istruzione pre-elementare); Isced 1 (istruzione elementare); Isced 2 (istruzione secondaria inferiore); Isced 3 (istruzione secondaria superiore); Isced 4 (istruzione post-diploma); Isced 5 (istruzione universitaria); Isced 6 (istruzione post-laurea).
[2] Per nucleo monoparentale si intende la situazione in cui l’altro genitore non risulta incluso nel medesimo stato di famiglia né è residente insieme alla prole.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)