Il 1 ottobre 2009 ripartono le attività dello Sportello Cittadino del Terzo Settore. Lo sportello, rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore della città di Napoli (cooperative, associazioni, fondazioni, e altri organismi del terzo settore) fornisce i seguenti servizi: informazioni e orientamento su tematiche amministrative e fiscali; consulenza personalizzata su problematiche gestionali e organizzative; consulenza e orientamento alla costituzione o trasformazione di organizzazioni del Terzo Settore; laboratori formativi finalizzati allo sviluppo di competenze strategiche; implementazione di una banca dati del terzo settore cittadino; seminari di approfondimento su tematiche specifiche. Lo Sportello, sito in Via Depretis 62, (primo piano, scala B) è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e riceve su appuntamento.
mercoledì 30 settembre 2009
lunedì 21 settembre 2009
I diritti non hanno colore: campagna comunale per i diritti di cittadinanza

Contenere gli effetti discriminatori, l’instabilità e l’incertezza derivanti dalla legislazione vigente in materia di diritti degli stranieri, è il principale obiettivo della campagna comunale per i diritti di cittadinanza. Altro obiettivo è dotare le strutture e gli attori coinvolti nell'azione quotidiana di mediazione sociale e culturale nei confronti dei popoli migranti presenti sul territorio, di strumenti validi al fine di scongiurare l'eventualità del verificarsi di gravi violazioni dei diritti umani.
Le prime azioni del Piano riguardano la Casa, i Servizi Educativi, la Scuola, la Lingua Italiana.
martedì 15 settembre 2009
"...Volere Volare..."
Il 18 settembre 2009 ore 14.00_18.00, nell'Aula della Presidenza della Seconda Università di Napoli, in Via Costantinopoli 104 a Napoli, si terrà il primo seminario informativo sulla sindrome autistica nell'età evolutiva, organizzato con relatori, ricercatori ed esperti della Seconda Università e dell'ASL. Interverranno sul tema:
- Prof. Roberto Militerni, S.U.N.
- Dott. Alessandro Frolli, S.U.N.
- Dott.ssa Paola Magri, Resp. U.O.S. Centro di riferimento sui disturbi dello spettro autistico ASL NA 2.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Le nuove regole per l'invalidità civile
Dal 2010 cambio della disciplina sull'invalidità civile.
Nel 2009 saliranno a circa 3 milioni i beneficiari della pensione di invalidità civile, per una spesa prevista di 16,2 miliardi di Euro. Lo ha comunicato l'INPS ricordando che nel 2008 gli interessati erano 2,5 milioni, per una spesa di 15 miliardi di Euro. Inoltre, l'Istituto di previdenza annuncia che dal primo gennaio 2010, la disciplina sull'invalidità civile cambierà.
Con il piano di verifiche straordinarie delle invalidità civili previsto per il 2009, si legge in una nota dell'INPS, si è già ottenuto un importante risultato, che porterà a risparmiare circa 100 milioni di Euro, ma, a partire dal 2010, si può prevedere che con il nuovo sistema i risparmi di spesa saranno molto più elevati. Con il nuovo procedimento, inoltre, si otterrà una significativa riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni, che passeranno dagli attuali 345 giorni mediamente previsti a 120.
Le novità, che scatteranno dal 01.01.2010, riguardano principalmente:
- la presentazione delle domande, che saranno indirizzate direttamente all'INPS, che le trasmetterà in tempo reale e in via telematica alle Aziende sanitarie locali, con il conseguente coinvolgimento della struttura amministrativa fin dai primi passi del procedimento;
- l'integrazione della Commissione medica con un medico dell'INPS quale componente effettivo, da cui deriverà la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell'accertamento medico-legale;
- la sistematizzazione dei procedimenti convenzionali di affidamento all'INPS delle funzioni concessorie delle prestazioni di invalidità civile, previo accordo con le Regioni;
- la garanzia, per effetto della presenza dell'INPS in ogni fase del procedimento, della uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale;
- l'aggiornamento, dopo quasi venti anni, delle tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile;
- nuova procedura, infine, sul contenzioso in materia di invalidità civile, che oggi, con circa 400.000 cause pendenti, rappresenta circa la metà di quello che vede coinvolto l'istituto, allo scopo di ottenerne una consistente riduzione.
L'INPS rileva che la nuova normativa è una vera rivoluzione per semplificare la vita al cittadino, assicurandogli trasparenza ed equità nel trattamento, ma anche per consentire alla Pubblica Amministrazione di fare gli opportuni controlli per gestire con il doveroso rigore le risorse che devono essere esclusiva di chi ha veramente bisogno, evitando ogni forma di frode o di disparità di trattamento.
Nel 2009 saliranno a circa 3 milioni i beneficiari della pensione di invalidità civile, per una spesa prevista di 16,2 miliardi di Euro. Lo ha comunicato l'INPS ricordando che nel 2008 gli interessati erano 2,5 milioni, per una spesa di 15 miliardi di Euro. Inoltre, l'Istituto di previdenza annuncia che dal primo gennaio 2010, la disciplina sull'invalidità civile cambierà.
Con il piano di verifiche straordinarie delle invalidità civili previsto per il 2009, si legge in una nota dell'INPS, si è già ottenuto un importante risultato, che porterà a risparmiare circa 100 milioni di Euro, ma, a partire dal 2010, si può prevedere che con il nuovo sistema i risparmi di spesa saranno molto più elevati. Con il nuovo procedimento, inoltre, si otterrà una significativa riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni, che passeranno dagli attuali 345 giorni mediamente previsti a 120.
Le novità, che scatteranno dal 01.01.2010, riguardano principalmente:
- la presentazione delle domande, che saranno indirizzate direttamente all'INPS, che le trasmetterà in tempo reale e in via telematica alle Aziende sanitarie locali, con il conseguente coinvolgimento della struttura amministrativa fin dai primi passi del procedimento;
- l'integrazione della Commissione medica con un medico dell'INPS quale componente effettivo, da cui deriverà la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell'accertamento medico-legale;
- la sistematizzazione dei procedimenti convenzionali di affidamento all'INPS delle funzioni concessorie delle prestazioni di invalidità civile, previo accordo con le Regioni;
- la garanzia, per effetto della presenza dell'INPS in ogni fase del procedimento, della uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale;
- l'aggiornamento, dopo quasi venti anni, delle tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile;
- nuova procedura, infine, sul contenzioso in materia di invalidità civile, che oggi, con circa 400.000 cause pendenti, rappresenta circa la metà di quello che vede coinvolto l'istituto, allo scopo di ottenerne una consistente riduzione.
L'INPS rileva che la nuova normativa è una vera rivoluzione per semplificare la vita al cittadino, assicurandogli trasparenza ed equità nel trattamento, ma anche per consentire alla Pubblica Amministrazione di fare gli opportuni controlli per gestire con il doveroso rigore le risorse che devono essere esclusiva di chi ha veramente bisogno, evitando ogni forma di frode o di disparità di trattamento.
venerdì 11 settembre 2009
Chi può utilizzare il lavoro accessorio

I committenti possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro, enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà). Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è, di regola, escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
I prestatori che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono:
• pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
• studenti
Sono considerati “studenti” i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza.
I “periodi di vacanza” si riferiscono a:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
• altre tipologie di prestatori
sono compresi tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti: per questi ultimi, se pubblici, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Fino al 31 dicembre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.
Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.
I prestatori che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono:
• pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
• studenti
Sono considerati “studenti” i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza.
I “periodi di vacanza” si riferiscono a:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
• altre tipologie di prestatori
sono compresi tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti: per questi ultimi, se pubblici, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Fino al 31 dicembre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.
Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.
giovedì 10 settembre 2009
Il lavoro occasionale di tipo accessorio
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Vantaggi
• Per il committente (datore di lavoro)
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
• Per il prestatore (lavoratore)
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
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